- I soci di una società di persone possono convenire in ogni tempo la risoluzione del rapporto associativo con uno fra essi, anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso.
- In tal caso, qualora la liquidazione avvenga mediante le riserve, la partecipazione del socio uscente si accresce agli altri soci in proporzione alla loro quota, e la cessazione del rapporto sociale avrà efficacia immediata.
- Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, qualora per liquidare la quota sia necessario ridurre il capitale sociale, troverà applicazione l’art. 2306 c.c., con la conseguenza che l’opposizione impedisce la liquidazione.
- Nella società semplice, lo scioglimento convenzionale del rapporto socia-le relativamente a un socio è sempre immediatamente efficace, non trovando applicazione l’art. 2306 c.c.
Clicca quì per scaricare il file PDF