In caso di società di capitali con patrimonio netto negativo, è legittimo deliberare la trasformazione in società di persone senza necessità di alcun preventivo intervento sul capitale sociale (al fine di ricapitalizzare la società e ricostituire così un patrimonio netto positivo).
Una s.p.a. che ha emesso obbligazioni può trasformarsi in (partecipare ad una fusione la cui risultante sia una/scindersi dando luogo ad una) società a responsabilità limitata anche senza estinguere o novare il prestito obbligazionario, purché lo statuto della società trasformata preveda la possibilità di emettere titoli di debito e, alternativamente:
Nel caso di trasformazione progressiva in società di capitali di una società di persone con un patrimonio netto inferiore al capitale minimo del tipo societario prescelto, la necessaria integrazione del capitale da parte dei soci può avvenire anche contestualmente all’atto di trasformazione.
In tal caso, se effettuata in denaro, sarà sufficiente il contestuale versamento del 25% del maggior capitale sottoscritto direttamente nelle casse sociali, non essendo necessario il versamento presso una Banca.
In caso di fusione tra società di capitali, ad eccezione di alcune particolari ipotesi, il capitale della società risultante dalla fusione può essere liberamente determinato entro i seguenti due estremi: la somma dei patrimoni netti delle società interessate alla fusione, da intendersi quale limite superiore; in misura almeno pari al capitale minimo previsto dalla legge per il tipo so-cietario cui appartiene la società risultante dalla fusione, da intendersi quale limite inferiore.
All’organo amministrativo, in sede di attuazione della fusione e di stipula del relativo atto:
Qualora una società abbia contratto debiti per acquisire una partecipazione non di controllo in altra società, ovvero per incrementare una preesistente partecipazione già qualificabile come di controllo, la successiva fusione tra dette società non richiede l’osservanza delle regole procedimentali ed informative dettate dall’art. 2501-bis c.c.