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Trasformazione, fusione e scissione

Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l. (20/2011)

Una s.p.a. che ha emesso obbligazioni può trasformarsi in (partecipare ad una fusione la cui risultante sia una/scindersi dando luogo ad una) società a responsabilità limitata anche senza estinguere o novare il prestito obbligazionario, purché lo statuto della società trasformata preveda la possibilità di emettere titoli di debito e, alternativamente:

  1. le obbligazioni siano state emesse ai sensi dell’articolo 2412, comma secondo, c.c., (in misura eccedente i limiti di cui al primo comma del medesimo articolo ma siano desti-nate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-ziale a norma delle leggi speciali) ed i soci-obbligazionisti, ove presenti, abbiano presta-to il loro consenso;
  2. un soggetto avente le caratteristiche dell’investitore professionale presti una garanzia fideiussoria in ordine alla solvenza della società trasformata avente le caratteristiche di cui all’articolo 2483 c.c..

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Trasformazione progressiva e liberazione del capitale (28/2012)

Nel caso di trasformazione progressiva in società di capitali di una società di persone con un patrimonio netto inferiore al capitale minimo del tipo societario prescelto, la necessaria integrazione del capitale da parte dei soci può avvenire anche contestualmente all’atto di trasformazione.

In tal caso, se effettuata in denaro, sarà sufficiente il contestuale versamento del 25% del maggior capitale sottoscritto direttamente nelle casse sociali, non essendo necessario il versamento presso una Banca.

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Fusione tra società di capitali e determinazione del capitale sociale della risultante (3/2008)

In caso di fusione tra società di capitali, ad eccezione di alcune particolari ipotesi, il capitale della società risultante dalla fusione può essere liberamente determinato entro i seguenti due estremi: la somma dei patrimoni netti delle società interessate alla fusione, da intendersi quale limite superiore; in misura almeno pari al capitale minimo previsto dalla legge per il tipo so-cietario cui appartiene la società risultante dalla fusione, da intendersi quale limite inferiore.

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Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione (12/2010)

All’organo amministrativo, in sede di attuazione della fusione e di stipula del relativo atto:

  1. è sottratta la possibilità di decidere in ordine alla possibile retrodatazione degli effetti contabili (art. 2501 ter, nn. 5 e 6);
  2. è rimessa, (nella s.r.l. in assenza di diversa indicazione nel progetto o nella decisione dei soci), una completa autonomia in ordine alla possibile postdatazione di tutti gli effetti (art. 2504 bis, comma 2);
  3. è rimessa, (nella s,r,l, in assenza di diversa indicazione nel progetto o nella decisione dei soci), una completa autonomia in ordine alla possibile retrodatazione degli effetti fiscali (art. 172, comma 9, T.U.I.R.).

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Fusioni per incorporazione tra società una delle quali abbia contratto debiti per l’acquisizione di partecipazioni non di controllo (22/2011)

Qualora una società abbia contratto debiti per acquisire una partecipazione non di controllo in altra società, ovvero per incrementare una preesistente partecipazione già qualificabile come di controllo, la successiva fusione tra dette società non richiede l’osservanza delle regole procedimentali ed informative dettate dall’art. 2501-bis c.c.

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