All’organo amministrativo, in sede di attuazione della fusione e di stipula del relativo atto:
- è sottratta la possibilità di decidere in ordine alla possibile retrodatazione degli effetti contabili (art. 2501 ter, nn. 5 e 6);
- è rimessa, (nella s.r.l. in assenza di diversa indicazione nel progetto o nella decisione dei soci), una completa autonomia in ordine alla possibile postdatazione di tutti gli effetti (art. 2504 bis, comma 2);
- è rimessa, (nella s,r,l, in assenza di diversa indicazione nel progetto o nella decisione dei soci), una completa autonomia in ordine alla possibile retrodatazione degli effetti fiscali (art. 172, comma 9, T.U.I.R.).
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