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Dei benefici dei soci fondatori (25/2012)

Nella determinazione del contenuto dei benefici ascrivibili ai soci fondatori di una s.p.a. o di una s.r.l. diversi dal diritto agli utili (art.2341 c.c.) l’operatore dovrà tener presente i seguenti criteri:

  1. la fattispecie ricorre allorché ad un socio fondatore sia attribuito un beneficio, un vantaggio, un’utilità di carattere particolare e soggettivo, non incorporato in azioni;
  2. ll beneficio deve consistere in una situazione di diritto che può essere legittimamente esercitata nei confronti della società anche da chi non è socio;
  3. il beneficio riservabile al fondatore in quanto tale è diverso dal diritto particolare ascrivibile ad un socio, e pertanto non è possibile attingere all’area di questi ultimi per conformare il primo, né per disciplinarlo, neanche in via analogica.
  1. A titolo meramente esemplificativo, si può ritenere che il beneficio riservato ai fondatori possa consistere: nel diritto di prelazione alla conclusione di futuri contratti commerciali con la società; nel diritto di opzione per la stipulazione di futuri contratti di fornitura alla società a prezzo determinato o determinabile.
  2. Poiché il beneficio non può certo tradursi in una rendita perpetua, in contrasto con i principi generali dell’ordinamento (art.1865 c.c.), né eccedere convenienti limiti di tempo, in contrasto con la funzione remuneratoria e pertanto con il principio di determinabilità delle obbligazioni, né dar luogo ad una eccessiva compressione dei diritti degli altri soci, si ritiene che possano applicarsi analogicamente i limiti imposti normativamente alla partecipazione agli utili dei fondatori.

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