Iscriviti al nostro canale YouTube

Canale YouTube

Visita la pagina Facebook

Pagina Facebook

 
 

 

PagoPA

Società di capitali - Enti non societari

Fusioni associazioni non ETS (77/2020)

Nel caso di fusione di associazioni, riconosciute o non riconosciute, non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, competente a deliberare è l’assemblea con le maggioranze previste dallo statuto per le modificazioni statutarie. Nel caso di fusione per incorporazione di associazione, riconosciuta o non riconosciute, non qualificabile quale Ente del Terzo Settore, in fondazione non di partecipazione, competente a deliberare è l’assemblea con le maggioranze rafforzate di cui al 3° comma dell’art. 21 c.c. ovvero con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle fusioni di associazioni riconosciute o non riconosciute, non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, nelle ipotesi di cui all’art. 2505 c.c. comma 1 del c.c., la mancanza di un rapporto di cambio determina l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2501-ter, primo comma, n. 3) 4) e 5 e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. Alle fusioni di associazioni riconosciute o non riconosciute non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, ove ricorrano i relativi presupposti, si applica l’art. 2505 comma 2 c.c., per cui l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi.

Leggi tutto...

Verbalizzazione riunioni enti primo libro (75/2020)

Essendo funzionali alla tutela di interessi rinvenibili in tutte le formazioni associative organizzate secondo il modello corporativo, di cui è parte l’assemblea dei partecipanti, le norme in materia di verbalizzazione dei fatti avvenuti e delle decisioni assunte nell’adunanza assembleare di cui all’art.2375 c.c. sono applicabili per analogia alle associazioni riconosciute o non riconosciute, anche se ulteriormente qualificate (ONLUS, APS, ODV, e in futuro ETS)

Pertanto, la redazione del verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute, comunque ulteriormente qualificate) può essere differita, in applicazione analogica di quanto previsto nell’art.2375 c.c.

Il verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute, comunque ulteriormente qualificate) può essere sottoscritto solo dal Notaio.

In ragione dell’applicabilità di tali regole redazionali, il notaio e il presidente dell’assemblea non dovranno trovarsi nel medesimo luogo fisico nemmeno qualora si tratti di assemblea di un’associazione qualificata come ODV, o come APS o come ONLUS, in applicazione dei principi espressi nella Massima n.187 del Consiglio Notarile di Milano e in consonanza con le conclusioni del Settore Studi del Consiglio Nazionale del Notariato nella Segnalazione Novità del 4 maggio 2020, a cura di Daniela Boggiali, in CNN Notizie.

Le medesime conclusioni, ed in generale quelle espresse nella Massima n.187 del Consiglio Notarile di Milano, possono essere estese alle delibere del consiglio di amministrazione delle fondazioni.

Leggi tutto...