L’art. 2468 comma 3 c.c. dispone che «resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distri-buzione degli utili» ed il successivo comma 4 prevede che: «salvo diversa disposizione dell’atto co-stitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’art. 2473, i diritti previsti al pre-cedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci».
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