Sono ammissibili gli accordi di natura patrimoniale tra coniugi o nubendi che non incidano sullo status coniugale e sui diritti e doveri matrimoniali.
E’ conseguentemente consentito, nel rispetto dei principi inderogabili che governano la materia, stipulare accordi patrimoniali tra coniugi e nubendi, nei quali l’evento – separazione o divorzio - sia dedotto in condizione (sospensiva o risolutiva).
I limiti posti dall'art. 160 c.c. potrebbero non precludere ai nubendi o ai coniugi di stipulare accordi volti a regolare i reciproci rapporti patrimoniali in costanza di matrimonio nonchè gli effetti economici conseguenti alla crisi del matrimonio stesso, nel rispetto dei principi di reciprocità, proporzionalità e adeguatezza.