La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012, l’emissione di categorie di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, comma 2, c.c.). In ogni caso spetta ai soci titolari di dette partecipazioni il diritto di ispezionare il libro del-le decisioni dei soci, in quanto documento espressione della volontà dei soci stessi.
Ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012 - convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 - le categorie di quote di cui sopra “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte” in costanza della sussistenza dei requisiti di impresa start up innovativa.