Prima dell’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative la s.r.l. non può avvalersi delle esenzioni dal diritto comune e pertanto non può essere organizzata in conformità all’art. 26, D.L. n. 179/2012.
È legittimo prevedere nell’atto costitutivo di una s.r.l. che aspiri programmaticamente alla qualificazione di “start up innovativa” la conversione automatica delle partecipazioni di alcuni soci in “quote di categoria” di valore standardizzato, oggettivamente dotate di diritti particolari, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012, subordinatamente alla condizione dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.L. n. 179/2012.
Stante la deroga concessa nell’art. 26, comma 5, D.L. n. 179/2012 all’art. 2468, comma 1, c.c., nelle “s.r.l.-start up innovative” il rapporto sociale può essere scomposto in unità minime di valore omogeneo (alla stregua di azioni).
In assenza di un divieto testuale espresso (analogo a quello previsto nel comma 1 dell’art. 2348 c.c.), è legittimo scomporre solo parte del rapporto sociale in unità minime omogenee, e prevedere che la restante parte sia divisa in quote commisurate alle persone dei soci in conformità ai principi di diritto comune.
Qualora la start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata deliberi un aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione attribuito ai titolari di categorie di quote ex art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 è regolato dagli stessi principi relativi alla società per azioni.
La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012, l’emissione di categorie di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, comma 2, c.c.). In ogni caso spetta ai soci titolari di dette partecipazioni il diritto di ispezionare il libro del-le decisioni dei soci, in quanto documento espressione della volontà dei soci stessi.