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Liquidazione del socio receduto nelle società di persone, contestuale aumento di capitale ed articolo 2306 c.c.. (65/2018)

Nel caso di recesso da una società di persone, la liquidazione di quanto dovuto al socio receduto da parte della società può essere sostenuta con disponibilità preesistenti nel patrimonio sociale ovvero conferite appositamente dagli altri soci. Nel caso tali conferimenti vengano operati al patrimonio della società, nessuna modifica della misura nominale del capitale sarà determinata dalla liquidazione del socio receduto. L'eventuale riduzione del capitale (soggetta all'art. 2306 C.C.) sarà allora connessa al solo scioglimento del rapporto sociale del socio receduto quando non vi sia accordo degli altri soci volto ad accrescere a loro favore la quota di capitale del socio receduto. Nel caso invece tali conferimenti vengano operati dai soci a fronte di un aumento nominale del capitale sociale, strumentale alla liquidazione, la contestuale connessa riduzione della misura di esso finalizzata alla soddisfazione del socio receduto è sottratta al diritto di opposizione di cui all'art. 2306 C.C. in quanto tale riduzione non varia la misura del capitale sociale ante-recesso e non determina alcun pregiudizio dei creditori.

 

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