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L’assemblea di rinvio (26/2012)

  1. Fuori dai casi di cui all’art. 2374 c.c., il rinvio può essere deciso per un periodo superiore a cinque giorni purchè contenuto entro convenienti limiti di tempo.
  2. L’assemblea di rinvio costituisce una mera prosecuzione dell’assemblea rinviata, pertanto si deve ritenere che:
    1. il quorum costitutivo sia quello accertato dal Presidente in occasione dell’apertura dei lavori dell’assemblea rinviata con le seguenti precisazioni;

      - laddove alcuni soci presenti all’assemblea rinviata non partecipino all’assemblea di rinvio, il quorum costitutivo, già accertato in occasione dell’assemblea rinviata, non subisce riduzioni, salvo il caso in cui per la valida costituzione di una determinata assemblea non sia richiesto alcun capitale minimo ed il quorum deliberativo sia calcolato con riferimento ai soci presenti in assemblea, nel quale caso sarà necessario precedere ad un nuovo accertamento del quorum costitutivo prima della votazione;

      - laddove invece intervengono all’assemblea rinviata alcuni soci assenti all’assemblea di rinvio (purchè già legittimati ad intervenire all’assemblea rinviata), di essi si dovrà tenere conto con il conseguente innalzamento del quorum deliberativo nel caso in cui esso debba essere calcolato, ai sensi di legge o di statuto, in rapporto al capitale rappresentato in assemblea;

    2. siano legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio coloro che erano presenti all’assemblea rinviata e coloro che, seppur assenti, sarebbero potuti intervenire all’assemblea rinviata in quanto legittimati ai sensi di legge e di statuto; non sono legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio coloro che abbiano assunto la veste di socio in un momento successivo all’assemblea rinviata;

    3. non sia necessario un nuovo avviso di convocazione, conservando efficacia l’ordine del giorno già stabilito;

    4. siano valide le deleghe rilasciate per la seduta rinviata;
    5. le modalità di svolgimento dell’assemblea siano quelle dell’assemblea originaria;
    6. il Presidente dell’assemblea rinviante sia il medesimo soggetto che ha presieduto l’assemblea rinviata, salvi i casi di assenza, rinuncia o cessazione dall’ufficio da parte di quest’ultimo: in tal caso l’assemblea rinviata potrà essere presieduta da una diversa persona.

  3. Si deve peraltro ritenere che: l’assemblea di rinvio possa tenersi in un luogo diverso rispetto a quello dove si è svolta l’assemblea rinviata; l’assemblea di rinvio, laddove sia totalitaria, possa deliberare anche su argomenti non previsti all’ordine del giorno dell’assemblea rinviata.
    I componenti degli altri organi sociali hanno diritto di partecipare all’assemblea rinviata anche nel caso in cui non siano stati presenti all’assemblea di rinvio, stante il loro naturale diritto di partecipare alle assemblee.
    Le regole sopra esposte valgono anche per l’assemblea di rinvio di società a responsabilità limitata, sia nell’ipotesi di rinvio tipico (ammissibile solo in presenza di un’espressa previsione statutaria), sia nell’ipotesi di rinvio atipico (sempre ammissibile).

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