- I soci di una società a responsabilità limitata, con delibera assunta al-l’unanimità, possono consentire la liquidazione di uno di essi con denaro o beni sociali (c.d. recesso “consensuale”), anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso.
- Il rimborso del socio potrà essere effettuato utilizzando riserve disponibi-li, o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.
- Non trattandosi di recesso in senso proprio:
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l’opposizione dei creditori sociali, ai sensi dell’art. 2482 c.c., impedisce la liquidazione della quota e non determina lo scioglimento della società;
- l’entità del rimborso spettante al socio uscente è liberamente negoziabile e non deve essere determinata nel rispetto dei criteri stabiliti nell’art. 2473 c.c.
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