Negli statuti di società a partecipazione pubblica è legittima la previsione di una clausola di prelazione che preveda che, in caso trasferimento di partecipazioni mediante procedure ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione possa essere esercitato al prezzo della proposta di aggiudicazione e che l’aggiudicazione verrà effettuata all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione o dell’inutile decorso del termine per il relativo esercizio.