Il socio di società a responsabilità limitata, già titolare di una partecipazione integralmente liberata, che si renda moroso per i versamenti relativi ad un’ulteriore partecipazione successivamente acquisita:
- subisce ex art. 2466 la vendita della sola partecipazione per la quale è in mora e non di quella integralmente liberata e può essere escluso solo limitatamente alla partecipazione per la quale è in mora;
- è precluso dal partecipare alle decisioni dei soci limitatamente alla quota per la quale è in mora, mentre può intervenire e votare per la parte integralmente liberata;
- non può esercitare i particolari diritti amministrativi a lui spettanti ex art. 2468, comma 3, c.c. che siano idonei ad influire sui processi decisionali e gestionali della società di competenza dei soci, salvo il caso in cui detti diritti siano direttamente ricollegabili ad una partecipazione già integralmente liberata.
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