Nei casi di esclusione per cause statutarie del socio di s.r.l., pur in assenza di uno specifico mandato contenuto nello statuto sociale, l’organo amministrativo è legittimato al trasferimento delle partecipazioni del socio escluso al prez-zo determinato secondo le regole statutarie e le norme di legge.
È, quindi, legittima la clausola statutaria che disciplini tale potere dell’organo amministrativo prevedendo anche la facoltà, per l’amministratore che sia socio, di contrarre con se stesso ai sensi dell’art. 1395 c.c., previa definitiva determinazione del valore di liquidazione ai sensi delle regole statutarie e delle norma di legge.