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Pignoramento/sequestro della quota di s.r.l e spettanza/esercizio di alcuni diritti sociali. (43/2014)

  1. Sia in caso di pignoramento sia in caso di sequestro (almeno quelli di matrice civile) della quota di s.r.l. l’esercizio dei diritti sociali ha una disciplina tendenzialmente unitaria.
  2. L’autonomia privata - statutaria - non può “conformare” l’esercizio dei diritti sociali, amministrativi ed economici, in caso di pignoramento e di sequestro della quota di s.r.l..
  3. L’esercizio dei diritti particolari - ex art. 2468, comma 3, c.c. - spetta al socio la cui quota sia stata pignorata o sequestrata, salvo che la particolare configurazione del diritto particolare stesso - ad esempio afferenza agli utili - o la disciplina statutaria della sua circolazione - spettanza del diritto particolare al terzo acquirente della quota sociale - non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode.
  4. Il diritto di recesso spetta al socio e la sua legittimazione non viene meno ove il custode - che “esercita” il diritto di voto - abbia “consentito” all’assunzione della deliberazione. In alcune particolari situazioni, quando per effetto della deliberazione - ad esempio trasformazione eterogenea della società in associazione o fondazione - svaniscono il valore economico o la possibilità di “realizzo” della partecipazione pignorata/sequestrata, anche il custode è legittimato all’esercizio del diritto di recesso.

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