- Sia in caso di pignoramento sia in caso di sequestro (almeno quelli di matrice civile) della quota di s.r.l. l’esercizio dei diritti sociali ha una disciplina tendenzialmente unitaria.
- L’autonomia privata - statutaria - non può “conformare” l’esercizio dei diritti sociali, amministrativi ed economici, in caso di pignoramento e di sequestro della quota di s.r.l..
- L’esercizio dei diritti particolari - ex art. 2468, comma 3, c.c. - spetta al socio la cui quota sia stata pignorata o sequestrata, salvo che la particolare configurazione del diritto particolare stesso - ad esempio afferenza agli utili - o la disciplina statutaria della sua circolazione - spettanza del diritto particolare al terzo acquirente della quota sociale - non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode.
- Il diritto di recesso spetta al socio e la sua legittimazione non viene meno ove il custode - che “esercita” il diritto di voto - abbia “consentito” all’assunzione della deliberazione. In alcune particolari situazioni, quando per effetto della deliberazione - ad esempio trasformazione eterogenea della società in associazione o fondazione - svaniscono il valore economico o la possibilità di “realizzo” della partecipazione pignorata/sequestrata, anche il custode è legittimato all’esercizio del diritto di recesso.
Clicca quì per scaricare il file PDF