- E’ legittima la decisione di trasformazione di una società dichiarata fallita nei limiti di compatibilità con la finalità e lo stato della procedura sanciti dall’art. 2499 c.c..
- La decisione di trasformazione deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Tribunale Fallimentare ai sensi degli artt. 23 e 24 L.F., espressione della competenza generale sulla procedura propria di tale organo, ai fini della preventiva valutazione di compatibilità ai sensi dell'art. 2499 c.c.
- Nelle società di capitali la dichiarazione di fallimento non determina ex se lo scioglimento della società né la decadenza degli organi sociali i quali mantengono le rispettive prerogative pur con il filtro della compatibilità con le regole della procedura fallimentare. Sicché la convocazione dell’assemblea e la redazione della relazione ex art. 2500 sexies c.c. restano di competenza dell’organo amministrativo (e non del curatore) e la decisione sulla trasformazione è adottata dalla assemblea dei soci.
- La Società per Azioni fallita che si trovi in stato di liquidazione può trasformarsi in società a responsabilità limitata, senza il ripianamento delle eventuali perdite e la ricapitalizzazione della società.
- Considerato che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il patrimonio sociale è indisponibile per gli organi sociali e destinato alla soddisfazione dei creditori, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti alla delibera di trasformazione: i) il valore della partecipazione è determinato in conformità agli articoli 2437-bis (per le Spa) e 2473 (per le Srl) c.c. alla data del recesso e dunque tiene conto del presumibile eccesso di debiti rispetto all'attivo; ii) anche qualora il valore determinato nell'ambito del procedimento di liquidazione dagli amministratori fosse positivo e, ex artt. 2437-bis e 2473 c.c., non si addivenga all'acquisto da parte di altro socio o di un terzo, non è comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione se non dopo la chiusura del fallimento, e comunque applicandosi la disciplina ordinaria.
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