Iscriviti al nostro canale YouTube

Canale YouTube

Visita la pagina Facebook

Pagina Facebook

 
 

 

PagoPA

Concordato preventivo e scissione di società (37/2013)

  1. E’ legittima la scissione di società in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo, come desumibile dalle disposizioni degli artt. 2506 c.c. e 160 e 186 bis l. fall.
  2. Gli effetti giuridici della scissione – sul piano societario ed organizzativo - derivano unicamente dalla stipula e successiva iscrizione dell’atto di scissione. Pertanto, anche se la società ha depositato una domanda di concordato preventivo:
    1. non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura l’approvazione e il deposito del progetto di scissione da parte dell’organo amministrativo;
    2. non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura la deliberazione che approva il progetto di scissione, condizionando la eseguibilità dell’atto di scissione all’intervenuta omologazione del concordato nel cui piano essa sia prevista.
  3. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale, né la partecipazione del commissario giudiziale (o di altro soggetto cui venga affidata l’esecuzione del concordato), la stipulazione dell’atto di scissione di una società per la quale è stato omologato un concordato preventivo. Peraltro, in tal caso:
    1. resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 185 l. fall. del commissario giudiziale sull’esecuzione del concordato, che, qualora la scissione sia prevista dal piano di concordato, investirà la conformità della stessa alle previsioni del concordato approvato e omologato;
    2. sono salve le diverse disposizioni o autorizzazioni eventualmente previste dal decreto di omologazione del concordato.
  4. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale la deliberazione che approva il progetto di scissione senza condizionarlo all’omologazione del concordato, ma la stipulazione del relativo atto prima dell’omologazione deve essere autorizzata dal tribunale ex art. 161 comma 7° l. fall. o dal giudice delegato ex art. 167 l. fall., a seconda che la stipulazione medesima avvenga prima o dopo l’ammissione della società alla procedura.

     

Clicca quì per scaricare il file PDF