Iscriviti al nostro canale YouTube

Canale YouTube

Visita la pagina Facebook

Pagina Facebook

 
 

 

PagoPA

Crisi d’impresa e cause di scioglimento - artt. 2484, n. 4) e n. 6), c.c. - della società in concordato preventivo (49/2015)

  1. Non operando, ai sensi dell’art. 182-sexies c.c., la causa di scioglimento prevista nell’art. 2484, n. 4, c.c. (vedi Orientamento 31/2013), l’apertura della fase di liquidazione di una società che ha presentato una domanda di concordato preventivo - o di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto l. fall. - e che versa in una situazione di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., presuppone lo scioglimento volontario per deliberazione dei soci ai sensi dell’art. 2484, n. 6), c.c., e non può essere assunta se l’assemblea è convocata per la sola adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., trattandosi in tal caso di materia non prevista nell’ordine del giorno.
  2. La deliberazione ai sensi dell’art. 2484, n. 6), c.c. non necessita di per sé di alcuna autorizzazione giudiziale, trattandosi di scelta organizzativa, salvo valutarne la compatibilità con la procedura ed i possibili riflessi su di essa, anche sotto il profilo dei costi (vedi Orientamento 33/2013).
  3. La causa di scioglimento della società prevista nell’art. 2484, n. 4), c.c. opera nuovamente a seguito dell’omologazione del concordato preventivo (o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), con integrale vigenza degli obblighi per gli amministratori di accertare l’eventuale sussistenza di perdite rilevanti, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, e di adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c. (vedi Orientamento 31/2013) dopo la sospensione concessa nell’art. 182-sexies l. fall. a seguito dell’ingresso nella procedura.

Clicca quì per scaricare il file PDF