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Aumento di capitale nel concordato preventivo a seguito del d.l. n. 83/2015 (58/2015)

  1. In caso di proposta di concordato preventivo presentata dai creditori, qualora il patrimonio netto risulti perduto, l’aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione previsto dalla medesima proposta può essere preceduto da un azzeramento del capitale sociale.
  2. Anche la proposta di concordato presentata dalla società debitrice può prevedere un aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione a favore dei creditori o di terzi non soci (eventualmente preceduto da un azzeramento del capitale sociale qualora il patrimonio netto risulti perduto).
  3. Qualora la proposta di concordato presentata dalla società debitrice pre-veda un aumento di capitale, con o senza esclusione del diritto d’opzione, a seguito dell’omologazione l’aumento, in caso di sua mancata approvazione da parte del¬l’assemblea, può essere attuato senza il voto dei soci, ai sensi dell’art. 185 comma 6 l. fall.

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