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Crisi d’impresa, concordato preventivo ed incrementi del patrimonio netto (32/2013)

  1. E’ sempre possibile aumentare a pagamento il capitale sociale di una società sottoposta a concordato preventivo, indipendentemente dalla fase della procedura nella quale essa si trovi. Tale operazione, per le sue intrinseche caratteristiche, non richiede alcuna autorizzazione giudizia-le e in nessun caso pone problemi di compatibilità con la procedura.

  2. La disciplina del diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale non assume connotati particolari in virtù della pendenza della procedura e quindi la sua compressio-ne/esclusione riceve soluzioni analoghe a quelle fornite con riferimento agli artt. 2446/7 e 2482 bis e ter c.c..

  3. Anche gli incrementi del patrimonio netto – senza intervenire sul capitale – sono sempre possibili, indipendentemente dalla fase della procedura, e non richiedono alcuna autorizzazione giudiziale; ove gli apporti siano sottoposti a condizione risolutiva (ad esempio, si tratti di versa-menti in conto futuro aumento di capitale collegati al buon esito della procedura di concordato) e chi li effettua voglia garantirsi il diritto ad una restituzione in prededuzione, si applicherà quanto prescritto dall’art. 182 quinquies, commi 1°, 2° e 3°, l.f..




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