In una società per azioni (anche) non quotata ed in una società cooperativa che abbiano adottato il sistema dualistico è da ritenersi lecita una clausola statutaria che attribuisca al Consiglio di Sorveglianza un potere autonomo di convocazione dell’assemblea dei soci in concorso con il Consiglio di gestione.
Alla società a responsabilità limitata, in assenza di specifica clausola statutaria, non si ritiene applicabile, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 2374 c.c., in materia di rinvio dell’assemblea.
Lo statuto sociale della società a responsabilità limitata è libero di disciplinare l’istituto del rinvio dell’assemblea, anche in maniera difforme alla disciplina dettata dal codice civile per la società per azioni.
Nella Srl il socio in mora nei versamenti ai sensi dell’art. 2466 del Codice Civile non deve essere computato nel quorum costitutivo ai fini della valida adozione delle decisioni dei soci e l’intera sua partecipazione non può essere computata ai fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della decisione.
L’assemblea di società per azioni convocata per la variazione del sistema di amministrazione e controllo può procedere contestualmente alla nomina dei primi componenti dei nuovi organi sociali.
La nomina di una società alla carica di amministratore di una società di capitali deve ritenersi generalmente ammissibile anche in mancanza di una specifica previsione statutaria.
Deve ritenersi legittima la clausola di uno statuto di una s.p.a. non quotata che preveda il potere del singolo consigliere di amministrazione di chiedere agli amministratori esecutivi, anche in sede extra-consiliare, ai dirigenti e al personale della società, informazioni relative alla gestione ed alle operazioni societarie, a condizione che essa:
Nella s.r.l., in caso di scelta di un organo amministrativo pluripersonale collegiale, lo statuto può riservare ad uno o più amministratori nominati da singoli soci (ai quali è stato previamente riconosciuto il diritto particolare relativo alla loro nomina) o dai soci di minoranza (anche tramite il voto di lista) il diritto di veto limitatamente alle decisioni relative al compimento di atti e/o operazioni gestorie, anche genericamente intese e non individuate.
Nella società a responsabilità limitata si ritiene legittima la previsione, contenuta nell'atto costitutivo-Statuto o nella deliberazione di nomina da parte dell'assemblea, di una pluralità di liquidatori che operano secondo le regole dell'amministrazione plurima disgiuntiva, escludendo, quindi, l'applicazione del metodo collegiale.