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Procedure concorsuali ed operazioni societarie

L’organo assembleare nella procedura di amministrazione straordinaria (70/2018)

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi società di capitali in crisi, il funzionamento della assemblea è sospeso. Le competenze dell'assemblea spettano al commissario o ai commissari, i quali per ragioni di opportunità, previe le necessarie autorizzazioni, possono tuttavia ricorrere all'assemblea per la adozione di singole delibere. Anche in questo caso rimane ferma la responsabilità propria dell'organo commissariale, che è titolare di un ufficio autonomamente preposto alla attività dell’impresa sottoposta alla amministrazione straordinaria. La delibera eventualmente contraria alla proposta del commissario avrà comunque funzione “consultiva”, di modo che il commissario, adeguatamente motivando la sua scelta, potrà scegliere di dare seguito alla modifica statutaria o alla operazione straordinaria proposta alla assemblea, nonostante la bocciatura

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Ruolo del notaio nell'assemblea ex art. 185 l.f. (61/2016)

Quando la società non esegue o ritarda l’esecuzione del piano concordatario che prevede un aumento di capitale e delibere strumentali, connesse ed ulteriori, all'assemblea ex art. 185, comma 6, l. fall., interviene l’amministratore giudiziario:

  • in sostituzione del solo organo amministrativo, qualora non vi sia stata una previa convocazione dei soci per l’adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato omologato;
  • in sostituzione anche degli aventi diritto al voto, qualora vi sia stata, ad opera dell’organo amministrativo della società o dello stesso amministratore giudiziario, una previa convocazione dell’assemblea per l’adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato omologato e l’assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto previsto dalla suddetta proposta.

In tal caso il Notaio non può richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni non conformi a quanto stabilito nella proposta di concordato omologata.

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Delibera che approva la domanda di concordato “con riserva” ex art. 161, comma 6, l. fall. ed intervento notarile (30/2013)

La verbalizzazione Notarile, prevista dal IV comma dell’art. 161 L. Fall., della dichiarazione dell’organo societario competente a deliberare la presentazione di un domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” ai sensi del VI comma dell’art. 161 L. Fall. deve intendersi riferita alla sola domanda e non (anche) alla proposta, non necessitando quest’ultima di autonoma ed ulteriore verbalizzazione ai sensi del III comma dell’art. 152 L. Fall.

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Crisi d’impresa e disciplina degli obblighi di mantenimento del patrimonio netto (31/2013)

  1. La causa di scioglimento della s.p.a. e della s.r.l. di cui all’art. 2484 n. 4) c.c. non opera allorché, in presenza di perdite che riducano il patrimonio netto al di sotto del limite minimo legale:
    1. gli amministratori presentino, anche prima della riunione dell’assemblea la cui convocazione è comunque dovuta senza indugio ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.), una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto;
    2. gli amministratori convochino senza indugio l’assemblea ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.), e qualora questa non adotti uno dei provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter, presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto;
    3. trascorso senza esito il termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e 2482-ter, gli amministratori presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto. 
  2. Qualora lo statuto richieda per la presentazione della domanda di concordato preventivo la previa deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 152 secondo comma l. fall., tale deliberazione non può essere adottata dall’assemblea genericamente convocata per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482-ter, né può essere adottata, se non è oggetto di un apposito punto all’ordine del giorno, dall’assemblea che deliberi l’aumento di capitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e 2482-ter, per l’ipotesi che il termine di sottoscrizione decorra senza esito.
  3. Con l’omologazione del concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis quarto comma l. fall., riprendono pieno vigore gli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.). Ne consegue che gli amministratori devono a quella data, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, accertare l’eventuale sussistenza di perdite rilevanti ai sensi di detti articoli e adottare i provvedimenti conseguenti a tale accertamento.

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Crisi d’impresa, concordato preventivo ed incrementi del patrimonio netto (32/2013)

  1. E’ sempre possibile aumentare a pagamento il capitale sociale di una società sottoposta a concordato preventivo, indipendentemente dalla fase della procedura nella quale essa si trovi. Tale operazione, per le sue intrinseche caratteristiche, non richiede alcuna autorizzazione giudizia-le e in nessun caso pone problemi di compatibilità con la procedura.

  2. La disciplina del diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale non assume connotati particolari in virtù della pendenza della procedura e quindi la sua compressio-ne/esclusione riceve soluzioni analoghe a quelle fornite con riferimento agli artt. 2446/7 e 2482 bis e ter c.c..

  3. Anche gli incrementi del patrimonio netto – senza intervenire sul capitale – sono sempre possibili, indipendentemente dalla fase della procedura, e non richiedono alcuna autorizzazione giudiziale; ove gli apporti siano sottoposti a condizione risolutiva (ad esempio, si tratti di versa-menti in conto futuro aumento di capitale collegati al buon esito della procedura di concordato) e chi li effettua voglia garantirsi il diritto ad una restituzione in prededuzione, si applicherà quanto prescritto dall’art. 182 quinquies, commi 1°, 2° e 3°, l.f..


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Aumento di capitale nel concordato preventivo a seguito del d.l. n. 83/2015 (58/2015)

  1. In caso di proposta di concordato preventivo presentata dai creditori, qualora il patrimonio netto risulti perduto, l’aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione previsto dalla medesima proposta può essere preceduto da un azzeramento del capitale sociale.
  2. Anche la proposta di concordato presentata dalla società debitrice può prevedere un aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione a favore dei creditori o di terzi non soci (eventualmente preceduto da un azzeramento del capitale sociale qualora il patrimonio netto risulti perduto).
  3. Qualora la proposta di concordato presentata dalla società debitrice pre-veda un aumento di capitale, con o senza esclusione del diritto d’opzione, a seguito dell’omologazione l’aumento, in caso di sua mancata approvazione da parte del¬l’assemblea, può essere attuato senza il voto dei soci, ai sensi dell’art. 185 comma 6 l. fall.

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Crisi d’impresa e cause di scioglimento - artt. 2484, n. 4) e n. 6), c.c. - della società in concordato preventivo (49/2015)

  1. Non operando, ai sensi dell’art. 182-sexies c.c., la causa di scioglimento prevista nell’art. 2484, n. 4, c.c. (vedi Orientamento 31/2013), l’apertura della fase di liquidazione di una società che ha presentato una domanda di concordato preventivo - o di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto l. fall. - e che versa in una situazione di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., presuppone lo scioglimento volontario per deliberazione dei soci ai sensi dell’art. 2484, n. 6), c.c., e non può essere assunta se l’assemblea è convocata per la sola adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., trattandosi in tal caso di materia non prevista nell’ordine del giorno.
  2. La deliberazione ai sensi dell’art. 2484, n. 6), c.c. non necessita di per sé di alcuna autorizzazione giudiziale, trattandosi di scelta organizzativa, salvo valutarne la compatibilità con la procedura ed i possibili riflessi su di essa, anche sotto il profilo dei costi (vedi Orientamento 33/2013).
  3. La causa di scioglimento della società prevista nell’art. 2484, n. 4), c.c. opera nuovamente a seguito dell’omologazione del concordato preventivo (o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), con integrale vigenza degli obblighi per gli amministratori di accertare l’eventuale sussistenza di perdite rilevanti, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, e di adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c. (vedi Orientamento 31/2013) dopo la sospensione concessa nell’art. 182-sexies l. fall. a seguito dell’ingresso nella procedura.

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Concordato preventivo e trasformazione di società (34/2013)

  1. E' legittima la trasformazione di società in concordato preventivo, nei limiti di compatibilità con le finalità e lo stato della procedura sanciti dall’art. 2499 c.c..

  2. Il giudizio di compatibilità è rimesso in via esclusiva agli organi della procedura. Pertanto la delibera di trasformazione
    • se assunta dopo il deposito della domanda di concordato (anche “in bianco”) e prima del decreto di ammissione al concordato, deve essere autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.f.;
    • se assunta dopo il decreto di ammissione al concordato e prima del decreto di omologazione della proposta di concordato, deve essere autorizzata dal giudice delegato ai sensi dell’art. 167, comma 2, l.f.
  3. Qualora la delibera di trasformazione sia assunta dopo il decreto di omologazione del concordato, essa non necessita di alcuna autorizzazione ai fini dell’art. 2499 c.c., non essendovi alcuna procedura concorsuale in corso ma solo l’obbligo di adempiere alla proposta concordataria omologata, su cui vigilano gli organi della procedura ai sensi dell’art. 185 l. f.

  4. La trasformazione regressiva di s.p.a. in s.r.l. deliberata, sia dopo la presentazione delle domanda di ammissione al concordato, sia successivamente alla pronuncia da parte del tribunale del decreto di ammissione, è legittima anche laddove la società abbia perduto integralmente il capitale sociale e non intende ricostituirlo, non ritenendosi applicabili alle società di capitali in stato di liquidazione gli artt 2446 e 2447 c.c. e sterilizzando l’art. 182-sexies gli effetti delle perdite solo ai fini degli obblighi di ricapitalizzazione.

  5. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti alla delibera di trasformazione: i) il valore della partecipazione è determinato in conformità agli articoli 2437-bis (per le Spa) e 2473 (per le Srl) alla data del recesso e dunque tiene conto del presumibile eccesso di debiti rispetto all'attivo non potendosi giovare della eventuale e futura falcidia concordataria; ii) anche qualora il valore così determinato nell'ambito del procedimento di liquidazione dagli amministratori fosse positivo e, ex artt. 2437-bis e 2473 c.c., non si addivenga all'acquisto da parte di altro socio o di un terzo, non è comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione se non dopo l’omologazione del concordato e comunque nel rispetto della disciplina societaria ordinaria.

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Trasformazione di società fallita (35/2013)

  1. E’ legittima la decisione di trasformazione di una società dichiarata fallita nei limiti di compatibilità con la finalità e lo stato della procedura sanciti dall’art. 2499 c.c..
  2. La decisione di trasformazione deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Tribunale Fallimentare ai sensi degli artt. 23 e 24 L.F., espressione della competenza generale sulla procedura propria di tale organo, ai fini della preventiva valutazione di compatibilità ai sensi dell'art. 2499 c.c.
  3. Nelle società di capitali la dichiarazione di fallimento non determina ex se lo scioglimento della società né la decadenza degli organi sociali i quali mantengono le rispettive prerogative pur con il filtro della compatibilità con le regole della procedura fallimentare. Sicché la convocazione dell’assemblea e la redazione della relazione ex art. 2500 sexies c.c. restano di competenza dell’organo amministrativo (e non del curatore) e la decisione sulla trasformazione è adottata dalla assemblea dei soci.
  4. La Società per Azioni fallita che si trovi in stato di liquidazione può trasformarsi in società a responsabilità limitata, senza il ripianamento delle eventuali perdite e la ricapitalizzazione della società.
  5. Considerato che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il patrimonio sociale è indisponibile per gli organi sociali e destinato alla soddisfazione dei creditori, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti alla delibera di trasformazione: i) il valore della partecipazione è determinato in conformità agli articoli 2437-bis (per le Spa) e 2473 (per le Srl) c.c. alla data del recesso e dunque tiene conto del presumibile eccesso di debiti rispetto all'attivo; ii) anche qualora il valore determinato nell'ambito del procedimento di liquidazione dagli amministratori fosse positivo e, ex artt. 2437-bis e 2473 c.c., non si addivenga all'acquisto da parte di altro socio o di un terzo, non è comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione se non dopo la chiusura del fallimento, e comunque applicandosi la disciplina ordinaria.

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Fusione e concordato preventivo (36/2013)

  1. E’ legittima la fusione di società in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo, come desumibile dalle disposizioni degli artt. 2501 c.c. e 160 e 186 bis l. fall.
  2. Gli effetti giuridici della fusione – sul piano societario ed organizzativo - derivano unicamente dalla stipula e successiva iscrizione dell’atto di fusione. Pertanto, anche se la società ha depositato una domanda di concordato preventivo: 
    1. non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura l’approvazione e il deposito del progetto di fusione da parte dell’organo amministrativo;
    2. non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura la deliberazione che approva il progetto di fusione, condizionando la eseguibilità dell’atto di fusione all’intervenuta omologazione del concordato nel cui piano essa sia prevista.
  3. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale, né la partecipazione del commissario giudiziale (o di altro soggetto cui venga affidata l’esecuzione del concordato), la stipulazione dell’atto di fusione di una società per la quale è stato omologato un concordato preventivo. Peraltro, in tal caso:
    1.  resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 185 l. fall. del commissario giudiziale sull’esecuzione del concordato, che, qualora la fusione sia prevista dal piano di concordato, investirà la conformità della stessa alle previsioni del concordato approvato e omologato;
    2. sono salve le diverse disposizioni o autorizzazioni eventualmente previste dal decreto di omologazione del concordato.
  4. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale la deliberazione che approva il progetto di fusione senza condizionarlo all’omologazione del concordato, ma la stipulazione del relativo atto prima dell’omologazione deve essere autorizzata dal tribunale ex art. 161 comma 7° l. fall. o dal giudice delegato ex art. 167 l. fall., a seconda che la stipulazione medesima avvenga prima o dopo l’ammissione della società alla procedura.

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Concordato preventivo e scissione di società (37/2013)

  1. E’ legittima la scissione di società in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo, come desumibile dalle disposizioni degli artt. 2506 c.c. e 160 e 186 bis l. fall.
  2. Gli effetti giuridici della scissione – sul piano societario ed organizzativo - derivano unicamente dalla stipula e successiva iscrizione dell’atto di scissione. Pertanto, anche se la società ha depositato una domanda di concordato preventivo:
    1. non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura l’approvazione e il deposito del progetto di scissione da parte dell’organo amministrativo;
    2. non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura la deliberazione che approva il progetto di scissione, condizionando la eseguibilità dell’atto di scissione all’intervenuta omologazione del concordato nel cui piano essa sia prevista.
  3. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale, né la partecipazione del commissario giudiziale (o di altro soggetto cui venga affidata l’esecuzione del concordato), la stipulazione dell’atto di scissione di una società per la quale è stato omologato un concordato preventivo. Peraltro, in tal caso:
    1. resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 185 l. fall. del commissario giudiziale sull’esecuzione del concordato, che, qualora la scissione sia prevista dal piano di concordato, investirà la conformità della stessa alle previsioni del concordato approvato e omologato;
    2. sono salve le diverse disposizioni o autorizzazioni eventualmente previste dal decreto di omologazione del concordato.
  4. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale la deliberazione che approva il progetto di scissione senza condizionarlo all’omologazione del concordato, ma la stipulazione del relativo atto prima dell’omologazione deve essere autorizzata dal tribunale ex art. 161 comma 7° l. fall. o dal giudice delegato ex art. 167 l. fall., a seconda che la stipulazione medesima avvenga prima o dopo l’ammissione della società alla procedura.

     

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Scissione di società cooperativa in concordato preventivo (51/2015)

In caso di scissione di società cooperativa a favore di società del tipo previsto dal Titolo V capi II, III, IV, V, VI e VII, o a favore di consorzio o di società consortile, in esecuzione di un piano concordatario, la relazione giurata dell’esperto attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai sensi dell’art.2545 undecies c.c. può essere richiesta solo al momento in cui si avvia il procedimento di scissione, e quindi anche successivamente all’omologazione del concordato. In tal caso il piano dovrà comunque recare indicazione del valore stimato dell’eventuale debito da devoluzione, oggetto di verifica da parte dell’attestatore.

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